Un gruppo di personalità, attive nella vita culturale, civile e politica: Massimo Villone, Mauro Volpi, Luigi Ferrajoli, Alfiero Grandi, Domenico Gallo, Silvia Manderino, Mauro Beschi, Guido Calvi, Felice Besostri, Livio Pepino, Antonio Esposito, Raniero La Valle, Vincenzo Vita, Luigi De Magistris, Moni Ovadia, Sergio Caserta, Alfonso Gianni, Antonio Pileggi, Giulia Venia, Francesco Baicchi, Elena Coccia, Roberto Lamacchia, Fabio Marcelli, Paolo Solimeno, Leonardo Arnau, Paola Altrui, Elisena Iannuzzelli, Margherita D’Andrea, Tommaso Sodano, Costanza Boccardi, Massimo Angrisano, Antonio Garro tramite l’avv. Danilo Risi hanno presentato un esposto al Procuratore della Repubblica di Napoli intorno alla vicenda della nave “Asso 28”.

Secondo informazioni di stampa il 30 luglio la nave “Asso 28”, società Augusta Offshore di Napoli, operante in appoggio a una piattaforma petrolifera dell’ENI al largo di Sabratha (Libia), ha effettuato il recupero in mare in acque internazionali di 101 profughi in fuga dalla Libia (fra cui 5 donne e 5 bambini) e in seguito si è diretta al porto di Tripoli dove sono stati sbarcati senza alcuna possibilità di chiedere di asilo o protezione internazionale.

I sottoscrittori chiedono al Procuratore della Repubblica di Napoli di accertare se in questa occasione siano stati commessi reati e in questa eventualità da parte di chi, tenendo conto che una nave battente bandiera italiana è a tutti gli effetti parte del territorio nazionale, e se possa configurarsi una forma di respingimento collettivo.

Sulla vicenda della nave Asso 28 sono state fornite diverse versioni dell’accaduto, tra queste quella che alla richiesta di coordinamento dei soccorsi all’MRRC (Maritime Rescue Coordination Center) di Roma non sia venuta risposta o che la risposta abbia rinviato la responsabilità alla guardia costiera libica.

Se confermato sarebbe la prima volta una nave italiana avrebbe sbarcato in Libia dei naufraghi raccolti in acque internazionali dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che nel 2012 ha duramente condannato l’Italia per i respingimenti in Libia, effettuati da navi militari italiane nel 2009, su disposizione del Ministro dell’interno dell’epoca.

E’ noto che la Grande Chambre della Corte di Strasburgo con la sentenza Hirsi Jamaa e altri c. Italia del 23 febbraio 2012 ha statuito che:

Le azioni di Stati contraenti compiute a bordo di navi battenti la bandiera dello Stato, anche fuori del territorio nazionale, rientrano nella giurisdizione della Corte EDU ai sensi dell’art. 1 CEDU.

L’esecuzione di un ordine di respingimento di stranieri costituisce violazione dell’art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti, quando vi sono motivi seri ed accertati che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca nel Paese di destinazione trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione (con riferimento alla Libia)

L’allontanamento di un gruppo di stranieri effettuato fuori del territorio nazionale, in presenza di giurisdizione dello Stato, senza che venga esaminata la situazione personale di ciascun componente del gruppo e senza che ciascuno possa presentare argomenti contro l’allontanamento, integra una violazione del divieto di espulsioni collettive di cui all’art. 4 Protocollo n. 4 CEDU la cui portata deve considerarsi anche extraterritoriale.

A norma del codice penale (art. 4) le navi italiane sono considerate “territorio dello Stato” agli effetti della legge penale.

I presentatori chiedono alla magistratura che siano accertate le condotte di tutti coloro che hanno concorso nell’evento in quanto sussiste pienamente la giurisdizione italiana sui fatti accaduti.

La richiesta è che l’Autorità giudiziaria verifichi se vi sia stato un respingimento collettivo di migranti, vietato dall’art. 4 del quarto Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Europea per i Diritti Umani (CEDU) e dall’art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in quanto è stato impedito ai migranti l’accesso alla protezione internazionale poiché forzosamente ricondotti in Libia, Paese dichiarato posto non sicuro dall’UE e dall’UNHCR nel quale i migranti sono notoriamente sottoposti a torture, trattamenti disumani e degradanti in violazione dell’art. 3 della CEDU e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, a cui la Libia non ha mai aderito.

Ad avviso dei firmatari, stanti le diverse e contraddittorie versioni fornite dalla stampa, va chiarito anche il ruolo svolto dal Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo (MRCC), contattato dalla nave “Asso 28”, che ha l’obbligo di coordinare i soccorsi adottando tutte le misure necessarie affinché le persone soccorse possano sbarcare nel più breve tempo possibile in un luogo sicuro. L’autorità giudiziaria italiana ha avuto modo in più occasioni di escludere che la Libia possa essere considerata un luogo sicuro, ai sensi delle convenzioni internazionali.

In particolare il Gup del tribunale di Ragusa, con il provvedimento che ha disposto il dissequestro della motonave Open Arms (dep. in data 16 aprile 2018), ha osservato che “le operazioni SAR di soccorso non si esauriscono nel mero recupero in mare dei migranti, ma devono completarsi e concludersi con lo sbarco in un luogo sicuro (POS, Place of safety), come previsto dalla Convenzione SAR siglata ad Amburgo nel 1979 .. Non può essere considerato sicuro un luogo dove vi sia serio rischio che la persona possa essere soggetta alla pena di morte, a tortura, persecuzioni od a sanzioni o trattamenti inumani e degradanti, o dove la sua vita o la sua libertà siano minacciate per motivi di razza, religione, nazionalità, orientamento sessuale, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o orientamento politico. Il tema è evidentemente connesso con il principio di non respingimento collettivo, con il diritto internazionale dei rifugiati, e più in generale con i diritti fondamentali dell’uomo.”

I sottoscrittori dell’esposto confidano che l’Autorità Giudiziaria, accerti l’esatto svolgimento dei fatti, verificando se vi siano responsabilità individuali private o pubbliche e ribadiscono di essere mossi dalla preoccupazione che vi sia stata violazione dell’obbligo di soccorso in mare e della libertà personale delle persone ricondotte contro la loro volontà in Libia, salvo diversi e più gravi reati, sottolineano, inoltre, che sarebbe necessario individuare queste persone e ripristinare il loro diritto individuale di chiedere asilo.

8/8/2018