Con l’ultimo Decreto (sotto riportiamo l’Art. 81 del provvedimento) il Governo rinvia il referendum costituzionale. Quindi il governo avrà a disposizione fino al 23 settembre per fissare la nuova data del referendum che dovrà tenersi tra il 50 e il 70 giorno successivo alla decisione.

Naturalmente oggi non sappiamo che evoluzione avrà la situazione sanitaria e quindi il governo potrà decidere entro il 23 settembre ma potrebbe farlo anche prima del termine ultimo. Per ora è un interrogativo senza risposta.

Non c’è alcun riferimento di accorpamento con le regionali e le amministrative, ma anche questo potrebbe avvenire in seguito. In ogni caso riconfermando la richiesta di un incontro col Governo, peraltro annunciato da Presidente Conte, il CDC ribadisce la propria richiesta che il Referendum si svolga in una giornata a sé, staccata da altre consultazioni regionali o comunali.

Naturalmente, in questa fase di emergenza sanitaria, siamo tutti condizionati dalle norme di restrizione di cui, tra l’altro, è difficile pronosticare la durata.

Noi continueremo a tenervi aggiornati, inviandovi comunicazioni ed articoli per tentare di tenere rodata la macchina per averla pronta quando rientreremo in fase operativa

 

 

 Art. 81

(Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell’anno 2020)

  1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 ° febbraio 2020, in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso.